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Regolamento integrativo sulle scommesse sportive GAZZETTA UFFICIALE DECRETO 12 luglio 2000, n.231

MINISTERO DELLE FINANZE

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Regolamento integrativo


Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23-08-2000
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 12 luglio 2000, n.231
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549/1995.


IL MINISTRO DELLE FINANZE

  • Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
  • Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di gioco;
  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco";
  • Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie;
  • Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;
  • Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
  • Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
  • Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • Considerata l'opportunità di modificare il predetto regolamento, n. 174 del 1998;
  • Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;
  • Vista la comunicazione n. 3-8572/UCL dell'8 maggio 2000 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

Decreta:

Art. 1.
Al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole "ed esattamente" sono sostituite dalla parola "o";

b) modifiche all'articolo 6:

1.       al comma 2, dopo le parole "l'ora" e' aggiunta la parola "ufficiale" e dopo la parola "ammessi" sono aggiunte le parole, "gli eventuali riporti di cui all'articolo 20, comma 2";

2.       al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "Il gestore" sono inserite le parole "Per le scommesse a quota fissa";

c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. Accettazione delle scommesse

1.       Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il cui testo e' esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei predetti soggetti, in occasione di manifestazioni di particolare interesse o comunque connesse, possono aprire sportelli temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse all'interno dei luoghi di svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo limitato alla durata della medesima. Il CONI, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di rilascio di detta autorizzazione.

2.       E' vietata ogni forma di intermediazione.

3.       Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva. Le scommesse accettate oltre l'inizio ufficiale della competizione comportano il rimborso delle stesse.

4.       Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni comportano in caso di posticipazione, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate dopo l'inizio della competizione.";

d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto

1.       La scommessa e' considerata valida quando il risultato che ne costituisce l'oggetto e' conseguito sul campo.

2.       La scommessa e' considerata non valida:

a) quando l'avvenimento non si e' svolto entro il giorno successivo a quello in programma;
b) quando nessun concorrente si e' classificato;
c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre;

 

3.       Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa e' già maturato sul campo, anche se in momenti successivi l'avvenimento e' sospeso o annullato.

4.       Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

5.       Il risultato oggetto della scommessa e' tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.

6.       La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce";

e) all'articolo 9, comma 1, il testo della lettera c) e' sostituito dal seguente "si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.";

f) modifiche all'articolo 10:

1.       al comma 1, dopo la parola "sistema" e' aggiunta la parola "centrale";

2.       Il comma 5 e' abrogato;

g) all'articolo 12, comma 1, le parole "alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento" sono sostituite dalle parole "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";

h) all'articolo 16, comma 2, le parole "6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379" sono sostituite dalle parole: "8 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";

i) all'articolo 17, comma 1, le parole: "alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";

l) all'articolo 19 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Il gestore redige e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi di scommessa ammessi, le unita' di scommessa ed il minimo di scommessa, nonche' gli eventuali riporti. Ogni variazione al programma ufficiale deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.";

m) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. Calcolo delle quote

1.       Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.

2.       Nel caso in cui non risultino vincitori per un tipo di scommessa, il relativo disponibile a vincite e' aggiunto al primo disponibile a vincite dello stesso tipo di scommessa su avvenimenti della medesima disciplina sportiva.

3.       Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, e' effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa:

a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento, detratto l'importo del prelievo, e aumentato degli eventuali riporti;
b) dal disponibile a vincite di cui alla lettera a) si detrae l'importo delle unita' vincenti e la differenza che ne risulta si divide per il numero degli eventi o delle combinazioni vincenti pronosticabili;
c) si divide ulteriormente l'importo di cui alla lettera b) riferibile a ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare totalizzato sul medesimo evento o combinazione. Tale quoziente aumentato di un'unita', costituisce la quota.

 

4.       Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.";

n) all'articolo 21, al comma 1, e' aggiunto, di seguito, il periodo: "Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), per il numero degli eventi vincenti.";

o) all'articolo 31, al comma 1, e' aggiunto, di seguito, il periodo: "Ogni variazione al programma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.";

p) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. Percentuale di allibramento

1.       La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.

2.       Le quote offerte dal gestore che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purche' rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:

a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non puo' superare 112; e' ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;
b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 130; e' ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;
c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per cento;
d) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono da quattro ad otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 260; e' ammesso uno scarto non superiore al 5%; non e' ammessa l'offerta di due possibilita' di vincita per avvenimenti che prevedono meno di quattro possibili esiti;
e) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 290; e' ammesso uno scarto non superiore al 5%;
f) per le scommesse per le quali sono offerte tre possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 435, e' ammesso uno scarto non superiore al 5%; non e' ammessa l'offerta di tre possibilita' di vincita per avvenimenti che prevedono meno di otto possibili esiti.

 

3.       Le quote pari al massimale di pagamento non vengono considerate ai fini del calcolo di detta percentuale di allibramento.";

q) all'articolo 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"2. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilita' di vincita, la quota pagata e' determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K cosi' determinato:
K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della parita' - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parita').
Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso.";

r) modifiche all'articolo 38:

1.       il comma 2 e' sostituito dal seguente: "La Commissione decide, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal Ministero delle finanze. La decisione della Commissione e' vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione, inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al Ministro proposte di modifica del regolamento.";

2.       dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"7. Alla Commissione e' dovuto un gettone di presenza a carico del CONI.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 9

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, reca:
"Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".

- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
"Discipline delle attivita' di gioco".

- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e 231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", come modificato dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie. 230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita' agonistiche federali"

- Il testo del comma 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
"78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi funzionali e fiscali, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita' provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) assicurandosi il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".

- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, reca: "riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288".

- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adotati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazione funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 31, 36 e 38 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente: "Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI", da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995 come modificati dal presente decreto:
"Art. 5. (Oggetto delle scommesse). - 1 . Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI.
2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purche' riscontrabili o determinabili dai referti arbitrali.".
"Art. 6. (Programma ufficiale delle competizioni sportive). - 1 . Il CONI, d'intesa col Ministero delle finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse.
2. Il CONI rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze.
Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l'ora ufficiale d'inizio, il luogo di svolgimento, nonche' i tipi di scommesa ammessi, gli eventuali riportati di cui all'articolo 20, comma 2, e la relativa unita' base di scommesse.
3. Sulla base del programma ufficiale di cui ai comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del giuoco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. Per le scommesse a quota fissa il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.
4. Tutta l'attivita' sportiva e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.".
"Art. 9. (Rimborsi). - 1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando:
a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;
b) la scommessa e' considerata non valida;
c) si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.
2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa.
4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti da quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2.
I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal CONI.
"Art. 10. (Ricevuta della scommessa). - 1. La scommessa accettata e' certificata dalla ricevuta emessa dal sistema centrale di accettazione secondo le modalita' di cui all'articolo 15.
2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non puo' essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.
4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata.
5. (Abrogato).
6. Se si riscontra, prima della chiusura dell'accettazione del giuoco, che una ricevuta e' priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o e' illeggibile, la scommessa puo' essere annullata a richiesta dello scommettitore.".
"Art. 12. (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al CONI, al netto dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale".
"Art. 16. (Liquidazione e pagamento dell'imposta). - 1.
A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa.
2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scommessa, alla sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento e' effettuato secondo le modalita indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il gestore puo' delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.".
"Art. 17. (Rapporti con altri tributi). - 1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' compresa nell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
"Art. 19. (Programma scommesse). - 1. Il gestore redige e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi di scommessa ammessi, le unita' di scommessa ed il minimo di scommessa, nonche' gli eventuali riporti. Ogni variazione al programma ufficiale deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.
2. Per la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettibili". "Art. 21. (Scommessa singola - parita'). - 1. Nel caso di esito di parita' nell'avvenimento oggetto della scommessa singola, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parita'. Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), per il numero degli eventi vincenti".
"Art. 31. (Programma scommesse e quote). - 1. Ogni gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui all'articolo 6, sui quali sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od evento, il programma indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Ogni variazione al programma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.
2. Ogni evento oggetto di scommessa riporta l'indicazione della quota che sara' pagata in caso di esatto pronostico. Le quote sono rapportate ad una lira ed indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione della posta.
3. Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple".
"Art. 36. (Parita'). - 1. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento e' determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parita'; la nuova quota cosi' determinata e' considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento e' ricompreso.
2. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilita' di vincita, la quota pagata e' determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K cosi' determinato: K= 1 - (numero vincite da pagare per effetto della parita' - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parita').
Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso".
"Art. 38. Soluzione delle controversie. - 1. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all'autorita' giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La Commissione decide, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal Ministero delle finanze. La decisione della Commissione e' vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione, inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al Ministro proposte di modifica del regolamento.
3. Nel caso di rigetto del reclamo puo' essere adita l'autorita' giudiziaria ordinaria.
4. La commissione e' composta da un magistrato appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle finanze, da un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da due esperti proposti dal CONI.
5. Per ogni membro e' nominato un supplente.
6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il presidente.
7. Alla Commissione e' dovuto un gettone di presenza a carico del CONI".




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