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Scommesse ippiche - il regolamento |
| Art.1
Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse
1. L’incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l’organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell’idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le Politiche Agricole, il quale vi provvede a mezzo dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).
2. L’esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all’estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle Finanze e al Ministero per le Politiche Agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, il Ministero delle Finanze esercita il Totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite Commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con Decreti del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.
3. Gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al Totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei Concessionari di cui all’Articolo 2.
Art.2
Concessioni per l’esercizio delle scommesse
1. Il Ministero delle Finanze attribuisce, d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le Concessioni per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a Totalizzatore e a Quota Fissa, a persone fisiche e Società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
o trasparenza dell’assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;
o potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;
o omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di Concessionari;
o eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il Concessionario in funzione dei costi di avviamento;
o garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l’abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle Concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o Società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun Concessionario;
o previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l’imposizione ai Concessionari di obblighi di segnalazione all’Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I Concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;
o riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle Concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all’albo degli Allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni;
o durata di sei anni.
2. Il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle Concessioni che saranno messe a gara nell’anno successivo.
3. Le Concessioni per l’esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La Concessione per l’esercizio della Scommessa TRIS non è rinnovabile.
4. L’esercizio delle scommesse presso gli sportelli all’interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi.
5. L’esercizio della Scommessa TRIS è attribuito ad un unico Concessionario.
6. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole sono approvate le Convenzioni tipo che accedono alle Concessioni di cui al presente Regolamento.
7. Il trasferimento della Concessione è consentito previo assenso del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole.
8. Se il Concessionario è costituito in forma di Società per Azioni, in accomandita per azioni o a Responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, Società in nome collettivo o in accomandita semplice. E’ escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle Finanze e al Ministero per le Politiche Agricole l’elenco dei Soci titolari, con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L’inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla Concessione.
9. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di Agenzie ippiche o Concessione per l’accettazione della Scommessa TRIS. E’, tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la Concessione di agenzie esclusivamente all’interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art.3
Decadenza e revoca delle Concessioni
1. Il Ministero delle Finanze, d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, con Decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla Concessione:
o quando vengono meno i requisiti per l’attribuzione della Concessione di cui al presente Regolamento e al relativo bando di gara;
o in caso di interruzione dell’attività per cause non dipendenti da forza maggiore;
o in particolare, quando il Concessionario non rispetta le disposizioni di cui all’Articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all’Articolo 4, comma 4, ed all’Articolo 6, comma 3;
o quando nello svolgimento dell’attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle di cui ai Decreti previsti dall’Articolo 4, comma 5, nonché della normativa tributaria.
2. Il Concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove Concessioni di cui all’Articolo 2.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli Amministratori e ai Soci che esercitano il controllo delle Società concessionarie ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile.
Art.4
Scommesse consentite
1. Le scommesse possono essere effettuate al Totalizzatore nazionale o a Quota Fissa.
2. Le scommesse a Totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3. Le scommesse a Quota Fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all’interno degli ippodromi.
4. E’ vietato l’utilizzo del sistema del Riferimento alle quote del Totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l’introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla Scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell’U.N.I.R.E., con Decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole. E’ vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente Regolamento.
6. Le disposizioni del presente Regolamento riguardanti la Scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.
Art.5
Programma ufficiale delle corse
1. Il Ministero per le Politiche Agricole, sentito il Ministero delle Finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dell’U.N.I.R.E.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall’U.N.I.R.E., purché corredata di tutte le informazioni richieste per l’effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell’inizio dell’accettazione delle scommesse.
3. Tutta l’attività ippica è riferita all’orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l’ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all’orario ufficiale.
Art.6
Accettazione delle scommesse
1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente:
o presso gli sportelli all’interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;
o presso i picchetti degli Allibratori situati all’interno degli ippodromi;
o presso le Agenzie ippiche;
o presso le ricevitorie, limitatamente alla Scommessa TRIS.
2. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli Allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse.
3. E’ vietata ogni forma di intermediazione.
4. Il termine dell’accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l’inizio della prima partenza della corsa.
5. Il presente Regolamento, unitamente al Decreto di cui all’Articolo 4, comma 5, è esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.
6. Con provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, previa contestazione, è vietato l’accesso agli ippodromi e alle Agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento è comunicato ai gestori degli ippodromi e delle Agenzie.
7. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire duecentomila a Lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da Lire un milione a Lire dieci milioni se l’ha accettata.
8. Al gestore dell’ippodromo o dell’Agenzia che non denuncia immediatamente l’esercizio abusivo di scommesse è irrogata la sanzione amministrativa da Lire duecentomila a Lire cinque milioni.
9. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente Articolo è attribuita al Prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Art.7
Validità delle scommesse e dei risultati delle corse
1. Al fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell’ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della Giuria o dei Commissari che operano nell’ippodromo. Dopo la convalida dell’ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa né alcun altro motivo possono mutare l’esito delle scommesse.
2. Con il Decreto di cui all’Articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell’ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa.
3. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.
Art.8
Ricevuta della Scommessa
1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all’Articolo 20.
2. La ricevuta costituisce l’unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all’eventuale rimborso.
3. All’atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si è allontanato dallo sportello.
4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.
Art.9
Rimborsi
1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso:
o quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al Totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;
o se la scommessa non è considerata valida ai sensi dell’Articolo 7, o nel caso previsto dall’Articolo 10, comma 1;
o negli ulteriori casi stabiliti con il Decreto di cui all’Articolo 4, comma 5.
o Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.
o L’importo rimborsato, la data e l’orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa.
Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall’U.N.I.R.E.
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